Riguardano principalmente la produzione, la commercializzazione e l’immissione al consumo delle bevande inclusi gli aspetti fiscali, le norme sui pubblici esercizi e le discipline in materia di pubblicità di alcolici.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione 18512/13, ha definitivamente chiarito che l’applicabilità del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, previsto dall’art. 7 del DL 158/2012, vale anche per la somministrazione sul posto, in linea con analogo parere del Ministero dell’Interno. Il codice penale già prevedeva per chi somministrava in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, l’arresto fino a un anno, mentre il predetto DL 158, meglio conosciuto come “decreto salute”, ha stabilito il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, sanzionato però amministrativamente con la pena pecuniaria da 250 a 1000 euro. Secondo i Ministeri, il Legislatore con il termine “vende” non può però che avere voluto intendere “fornire” le bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione per cui a loro parere, non ci sarebbe alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età, la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita. Oggi dunque è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18. Nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro; nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è l’arresto fino a un anno; nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
Per quanto riguarda la regolamentazione della pubblicità di bevande alcoliche il legislatore nazionale (Legge 125/2001) ha definito i principi a cui deve attenersi ogni forma di comunicazione pubblicitaria. I limiti più stringenti riguardano la pubblicità sui mezzi radio e TV di bevande alcoliche maggiori di 21°, i cosiddetti superalcolici, per le quali sono definite delle fasce orarie (fra le 16 e le 19) nelle quali non ne è consentita la pubblicità.
Per tutte le bevande alcoliche è altresì vietata la diffusione di pubblicità all’interno di programmi televisivi destinati principalmente ai minori, ovvero nei 15 minuti precedenti o antecedenti la messa in onda dei suddetti programmi. Analogo divieto esiste per quanto concerne la pubblicità nella sale cinematografiche in occasione di film indirizzati ad un pubblico minorenne. Per tutte le bevande alcoliche la legge prevede inoltre limiti di rappresentazione dei contenuti degli spot che riguardano essenzialmente:
- Il divieto di rivolgersi espressamente a minori
- Il divieto di indurre ad un uso eccessivo o abuso
- Il divieto di rappresentare in termini negativi l’astinenza dal consumo di alcol
- L’associazione del consumo di alcolici con prodezze fisiche, guida, successo sociale o sessuale
- Indurre a credere che le bevande alcoliche abbiano proprietà terapeutiche
- L’insistenza sulla alta gradazione quale aspetto positivo
Queste norme sono state riprese anche nei codici di Autoregolamentazione su Tv e minori (2002) e nel Codice di autodisciplina pubblicitaria (aggiornamento 2001).