L’alcol e la guida

DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE

L’assunzione di alcol prima di guidare è un comportamento socialmente diffuso che nella maggior parte delle volte viene sottovalutato e quindi non considerato nella sua pericolosità. Le evidenze scientifiche dimostrano che il consumo di alcol, anche a basse dosi, rappresenta un rischio per chi si mette alla guida.

Si stima infatti che nel nostro Paese il 40-50% degli incidenti stradali sia causato dall’assunzione di bevande alcoliche e che gli incidenti stradali alcol-correlati rappresentino attualmente la prima causa di morte per i maschi al di sotto dei 40 anni.

Il problema degli incidenti alcol-correlati non è però dovuto solo agli alcolisti: tutti i bevitori/abusatori, anche occasionali, rappresentano un rischio sulle strade, sia per se stessi che per gli altri.
La guida è un’attività complessa che richiede capacità di attenzione e concentrazione, unitamente alle capacità di azione. Tali facoltà sono pesantemente influenzate dall’azione dell’alcol etilico che, essendo una sostanza psicoattiva interferisce sul sistema nervoso e quindi sulle sue capacità.

LE ALTERAZIONI SULLA GUIDA DOVUTE ALL’USO DI ALCOL

    1. Una scorretta percezione del pericolo ed una sottovalutazione del rischio;
    2. Riduzione delle capacità di giudizio che spesso si manifesta nella
    3. Sopravvalutazione delle proprie capacità;
    4. Valutazioni erronee nel valutare le distanze, le dimensioni e le velocità;
    5. Restringimento del campo visivo;
    6. Riduzione delle percezioni sonore;
    7. Aumento della sensibilità agli stimoli luminosi intensi;
    8. Alterazione della coordinazione motoria;
    9. Rallentamento dei tempi di reazione;
    10. Riduzione della capacità di attenzione (sonnolenza, stato confusionale);
    11. Percezione distorta della realtà.
RIPROVA

E’ importante ricordare che gli effetti dell’alcol sulla capacità di guida sono proporzionali alla quantità di alcol etilico presente nel sangue. Sono tanti i fattori che influenzano l’assorbimento e l’eliminazione dell’alcol da parte di un individuo: ci sono fattori legati al sesso, all’età, all’etnia, al peso corporeo, le condizioni di salute, il tipo di bevanda e le modalità di assunzione, oppure l’assunzione contemporanea di alcol e altre droghe e/o farmaci.

E’ importante infatti ricordare che le donne, che hanno una massa corporea inferiore e un meno elevato corredo enzimatico, sono più vulnerabili agli effetti tossici acuti dell’alcol. Allo stesso modo il tipo di gradazione della bevanda alcolica e la modalità di assunzione influenzano notevolmente il processo di intossicazione e dunque le capacità cognitive messe in atto alla guida. Infine è utile sapere che l’associazione di alcol a psicofarmaci sedativi potenziano l’azione deprimente dell’alcol sul sistema nervoso centrale, amplificando la sonnolenza e la riduzione dell’attenzione e dei riflessi.

    COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA

    TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA
    LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,50 g/l
    (eccetto per i neopatentati fino a 3 anni e per i possessori di patenti professionali)
    CONCENTR.
    DI ALCOL
    NEL SANGUE g/l
    SENSAZIONI PIU’ FREQUENTI* ABILITA’ COMPROMESSE*
    0 Nessuna Nessuna
    0,1 – 0,2
    • Iniziale sensazione di ebbrezza
    • Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo
    • Affievolimento della vigilanza, del controllo e dell’attenzione
    • Iniziale riduzione del coordinamento motorio
    • Iniziale riduzione della visione laterale
    0,3 – 0,4
    • Sensazione di ebbrezza
    • Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio
    • Riduzione della vigilanza, del controllo/attenzione
    • Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi
    • Riduzione della visione laterale
    0,5: LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA
    0,5 – 0,8
    • Cambiamenti dell’umore
    • Nausea, sonnolenza
    • Stato di eccitazione emotiva
    • Riduzione della capacità di giudizio
    • Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale
    • Riflessi alterati
    • Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi
    0,9 – 1,5
    • Alterazione dell’umore
    • Rabbia
    • Tristezza
    • Confusione mentale
    • Disorientamento
    • Compromissione della capacità di giudizio e autocontrollo
    • Comportamenti socialmente inadeguati
    • Linguaggio mal articolato
    • Alterazione dell’equilibrio
    • Compromissione della visione, della percezione delle forme, colori, dimensioni
    • Vomito
    1,6 – 3,0
    • Stordimento
    • Aggressività
    • Stato depressivo
    • Apatia
    • Letargia
    • Compromissione grave dello stato psico-fisico
    • Comportamenti aggressivi e violenti
    • Difficoltà marcata di stare in piedi e camminare
    • Stato di inerzia generale
    • Ipotermia
    • Vomito
    3,1 – 4,0
    • Stato di incoscienza
    • Allucinazioni
    • Cessazione dei riflessi
    • Incontinenza
    • Vomito
    • Coma
    Oltre 4,0
    • Difficoltà di respiro
    • Sensazione di soffocamento
    • Sensazione di morire
    • Battito cardiaco rallentato
    • Fame d’aria
    • Coma
    • Morte per arresto respiratorio
    * A parità di quantità di alcol assunto le sensazioni e gli effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto. Nella tabella sono riportati gli affetti maggiormente riscontrati.
    La Legge

    Dal punto di vista legale in Italia i rapporti tra guida e assunzione di alcolici sono disciplinati dal Codice delle Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche) e, in particolare, dall’art. 186. In tale legge si dichiara che è vietato guidare in stato di ebbrezza successivamente all’uso di bevande alcoliche. La guida in stato di ebbrezza è determinata dalla presenza di una concentrazione di alcol nel sangue che si chiama alcolemia e che non deve essere superiore allo 0,5 g/l. La misurazione del tasso alcolico viene effettuata attraverso uno strumento chiamato etilometro, che consente di analizzare l’aria alveolare nell’espirato e stampare il valore su un foglio di carta. Vi sono altri modi per valutare il tasso alcolico nel sangue come il test sulla saliva e sui materiali biologici come sangue e urine. Tali controlli possono essere eseguiti solo da personale sanitario e in seguito alla richiesta degli Organi di Polizia Stradale.

    La polizia stradale può effettuare test di screening su tutti i conducenti di veicoli tramite accertamenti non invasivi (effettuati solitamente con uno strumento più agevole dell’etilometro, che valuta indicativamente se il tasso alcolemico è al di sopra dello 0,5), gli accertamenti più approfonditi possono essere disposti direttamente in caso di incidente stradale o di indicatori di sospetto (alito alcolico, stato psico-fisico alterato). La guida in stato in stato di ebbrezza è un reato penale con sanzioni e provvedimenti sia di natura amministrativa che legale. Tali sanzioni sono più elevate se il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, se è recidivo, se ha un’alcolemia molto elevata (> 1,5 g/l), se è il guidatore di un autobus o di autorimorchio.

    Sanzioni e provvedimenti

    SANZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’ARTICOLO 186 DEL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA:

    ALCOLEMIA g/l

    SANZIONI PROVVEDIMENTI

    SPECIFICHE

    >0,50,8
    1. Ammenda: da 500 a 2000 € (aumentata se il reato è commesso tra le ore 22 e le ore 7)
    2. Sospensione patente: da 3 a 6 mesi
    3. Visita medica collegiale entro 2 mesi, per riscontro abuso alcolico abituale o alcoldipendenza
    4. Sospensione patente: in via cautelare, fino all’esito favo-revole della visita medica
    5. Sospensione patente: raddoppiata
    6. Pena raddoppiata e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (se di proprietà del guidatore)

    4*. Se il guidatore non si sottopone a visita medica collegiale entro 2 mesi

    5*. Se il veicolo appartiene a persona estranea

    6*. Se il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale

    >0,81,5
    1. Ammenda: da 800 a 3200 € (aumentata se reato commesso tra le ore 22 e le ore 7)
    2. Sospensione patente: da 6 a 12 mesi
    3. Visita medica collegiale entro 2 mesi, per riscontro abuso alcolico abituale o alcoldipendenza
    4. Arresto: fino a 6 mesi
    5. Sospensione patente: in via cautelare, fino all’esito favorevole della visita medica specialistica
    6. Sospensione patente: raddoppiata
    7. Pena raddoppiata e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (se di proprietà del guidatore)

    5*. Se il guidatore non si sottopone a visita medica collegiale entro 2 mesi

    6*. Se il veicolo appartiene a persona estranea

    7*. Se il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale

    > 1,5
    1. Ammenda: da 1500 a 6000 € (aumentata se reato è commesso tra le ore 22 e le ore 7)
    2. Sospensione patente: da 12 a 24 mesi
    3. Visita medica collegiale entro 2 mesi, per riscontro abuso alcolico abituale o alcoldipendenza
    4. Arresto: da 3 a 12 mesi
    5. Sospensione patente: in via cautelare, fino all’esito favorevole della visita medica specialistica
    6. Sospensione patente: raddoppiata
    7. Revoca della patente
    8. Pena raddoppiata

    5*. Se il guidatore non si sottopone a visita medica collegiale entro 2 mesi

    6*. Se il veicolo appartiene a persona estranea

    7. *Se il guidatore in stato di ebbrezza è recidivo nel biennio o conducente di autobus o autotrasportatore o ha provocato un incidente con esito mortale

    8*. Se il guidatore in stato di ebbrezza
    provoca un incidente stradale

    E’ importante sottolineare che chi rifiuta l’accertamento è punito analogamente a chi guida con alcolemia elevata (> 1,5 g/l).

    Quanto aspettare per mettersi alla guida?

    L’alcol ingerito raggiunge la massima concentrazione nel sangue dopo circa 30 minuti dalla prima assunzione.

    AlcolGuida4

    In base alla quantità di alcol ingerito si avrà una diversa alcolemia.

    Lo schema a fianco riproduce una approssimativa valutazione temporale del tempo che bisogna attendere affinché l’alcol sia smaltito dall’organismo.

    Ricordiamo, però, che la velocità di smaltimento dell’alcol dipende anche da altre variabili come il sesso, l’aver o

     meno assunto del cibo, il peso corporeo, la gradazione alcolica e le caratteristiche organiche di ogni persona.

    Integrazione legge nel 2010

    Nel luglio 2010 alla legge 186 è stata integrato l’articolo 186-bis che vieta l’assunzione di alcol ai conducenti d

    i età inferiore ai 21 anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose. Nello specifico, è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:

    1. i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
    2. i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone;
    3. i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose;
    4. i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

    I conducenti sopracitati che vengono trovati con un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
    Se invece tali conducenti vengono trovati con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 le sanzioni previste dall’articolo 186 aumentano di un terzo. Nel caso invece che il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 le sanzioni aumentano da un terzo alla metà.
    Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.
    Per quanto riguarda il certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore (patentino) è applicata la stessa procedura relativa alla guida con patente.

      RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI