L’alcol e il lavoro

DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE

Un’inchiesta del settimanale “L’ Espresso” lanciava pochi anni fa l’allarme: l’abuso di vino e liquori potrebbe essere responsabile fino al 20% degli infortuni che si verificano in azienda, in fabbrica e in ufficio.

L’Istituto Superiore di Sanità, insieme al coordinamento delle Regioni, dichiara che una quota tra il 4 e il 20% degli incidenti sul lavoro (940 mila circa l’anno) sarebbe legata all’alcol. Si tratta, peraltro, di una stima per difetto.

Durante l’attività lavorativa è indispensabile non assumere mai bevande alcoliche. Anche un consumo di alcol per quanto modesto possa essere, può comportare dei rischi, specialmente se il lavoro richiede particolare attenzione e concentrazione.
Anche se una stessa quantità di alcol ingerito può avere effetti diversi da soggetto a soggetto, in funzione delle caratteristiche individuali, se il numero di bicchieri è zero non corriamo nessun rischio.

In base alle conoscenze attuali non è possibile identificare una quantità di alcol consumata che possa considerarsi raccomandabile in quanto sicura e senza rischio.

L’alcol e il lavoro.

Rischio esiste anche a bassi livelli di consumo (alcolemia 0,2 mgr/L), per aumentare gradualmente all’aumentare della quantità di alcol consumata.
Alcune professioni risultano a maggior rischio di sviluppare problemi alcolcorrelati perché più a contatto con la sostanza alcolica (esempio nell’ambito della ristorazione), come pure alcune professionalità che nella cultura popolare e nella consuetudine lavorativa vedono l’alcol come una presenza favorevole (edili, metalmeccanici, agricoltori, ecc.).
In genere, l’assunzione di alcolici è associata alla cultura presente nel posto di lavoro, alla disponibilità di alcolici e alle situazioni ambientali che si creano sul posto.
La cultura presente in azienda può essere sia di accettazione e incoraggiamento nell’uso di bevande alcoliche, che di scoraggiamento e inibizione.
A tal proposito, sembra che l’accettazione nell’uso di alcolici sia maggiore nei settori dove prevalgono i lavoratori uomini e dove si ricorre all’alcol per costruire una solidarietà di gruppo e/o per esprimere un senso di conformità e appartenenza.
Anche il fatto di esercitare dei lavori noiosi, stressanti o svolti in condizione di solitudine può influire sul ricorso all’alcol.
Va osservato che i problemi conseguenti all’uso di alcolici possono essere dovuti non solo al fatto di bere sul posto stesso di lavoro, ma anche al fatto di aver bevuto prima di iniziare a lavorare.

LEGGI VIGENTI E OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Rischi sul lavoro

L’aumento del rischio di infortunio non riguarda solo l’alcolista che si presenta già ubriaco sul posto di lavoro e come tale facilmente individuabile e messo in condizione di non nuocere; ma riguarda pure chi ha la consuetudine di bere anche a basse dosi (due o tre bicchieri di vino) ad esempio durante la pausa pranzo. Naturalmente, il rischio di essere vittima di infortunio aumenta in proporzione alla quantità assunta, cosicché la probabilità di restare vittima di infortunio con 1 m/l (3/4 bicchieri di vino) aumenta di 6 volte e raggiunge le 30 volte con 2 m/l.
In alcune realtà lavorative si possono riscontrare casi di dipendenza tra i lavoratori che spesso rendono estremamente pericolosa, anche per i colleghi, l’attività lavorativa, specie se tali persone sono adibite a mansioni particolari come, ad esempio, la guida di mezzi di sollevamento, il controllo di impianti o di macchinari complessi.

I principali rischi sul lavoro:

  • le assenze sul lavoro sono 3-4 volte superiori rispetto a quelle di altri lavoratori;
  • secondo l’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) dal 10 al 30 % degli incidenti in ambito lavorativo sarebbero causati dall’uso e dall’abuso di alcol;
    il consumo di alcol ha una elevatissima corresponsabilità in particolare con gli incidenti che avvengono nell’ambito dei trasporti;
  • dopo anni di abuso-dipendenza vi è un netto declino delle capacità del lavoratore che conducono inevitabilmente verso un iter fatto di sanzioni per assenteismo e per negligenza, fino a concludersi con il licenziamento;
  • almeno l’8 % degli alcolisti in trattamento presso centri specializzati hanno svolto l’attività lavorativa anche nei periodi di più grave dipendenza, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri;
  • l’alcol determina una sinergia con eventuali sostanze tossiche presenti nell’ ambiente di lavoro nel determinare danni alla salute;
    a queste stime vanno inoltre aggiunti i casi di decesso per incidenti domestici alcol-correlati.
Disposizioni di legge sull’alcol

Nella legislazione specifica del lavoro (art. 24 del D.P.R. 303 del 1956) si vieta la somministrazione di bevande alcoliche all’interno dell’azienda.
La legge 22 dicembre 1975 numero 685 si occupa degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi degli alcolisti in genere e dei lavoratori in particolare.
La legge 18 marzo 1988 numero 11 detta norme sul controllo alcolemico sui conducenti di autoveicoli.
La legge 125 del 30 marzo 2001 contro l’abuso di alcol è una vera rivoluzione nel settore e prevede una serie di novità che irrigidiscono la normativa.
Non esiste nessun tipo di lavoro compatibile con l’uso di alcol, sia per quanto concerne il rischio di infortunio, sia per l’effetto negativo sulla qualità del lavoro, sulla produttività, sulle capacità di rapportarsi e cooperare con altri soggetti presenti nello ambito lavorativo.
A tal proposito va ricordato che l’azienda ha facoltà di istituire regole formali sulla limitazione dell’uso di bevande alcoliche al suo interno, sia in applicazione dell’atto di intesa Stato-Regioni, per le mansioni individuate, che al di fuori di esso, per tutti, semplicemente utilizzando un “regolamento aziendale interno”.

Alla luce del provvedimento del 18 settembre 2008 della Conferenza permanente Stato regioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2008, n° 236, sugli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, si introduce la pratica di controlli mirati all’uso-abuso di alcolici per lavoratori addetti a mansioni specifiche , anche se ormai si ritiene utile “consigliare” l’astensione dal consumo di alcolici per tutti i lavoratori e tutte le mansioni.
Si consideri che a differenza della circolazione stradale ove è ammesso un tasso di alcol fino a 0,5 per quanto riguarda il lavoro il tasso rilevato deve essere = 0.
Il medico aziendale è autorizzato dalla legge (art. 41 comma 4 D.Lgs. 81/08) ad effettuare accertamenti per verificare lo stato di sobrietà. Per risultare negativi occorre astenersi dal bere anche solo da modiche quantità già due/tre ore prima dall’inizio del turno:
Per numerose categorie vige il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcolica nei luoghi di lavoro e possono essere sottoposte a controlli alcolimetrici da parte del medico competente o di medici del lavoro dei servizi di prevenzione e sicurezza con funzioni di vigilanza appartenenti alle asl territorialmente competenti.
Al di fuori di queste tipologie di visite il medico competente non può eseguire i controlli alcolimetrici.
Il sospetto di ebbrezza alcolica segnalato al medico competente da parte del datore di lavoro non può essere oggetto di controlli alcolimetrici al di fuori di visita periodica o richiesta da lavoratore ma potrà essere gestito con l’invio, ai sensi dell’art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) alla commissione asl alla quale dovrà necessariamente prendere parte un medico del lavoro (come indicato dall’art. 15 della Legge 125/2001).

IL Datore di lavoro

Il datore di lavoro che desideri attivare una pratica di verifica sul lavoratore, comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in base al fatto che svolgono le mansioni a rischio indicate nella citata tabella. Il medico competente entro 30 giorni da quando riceve l’elenco dal datore di lavoro stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro che dovrà comunicarlo al lavoratore con un preavviso non superiore a un giorno. Il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la visita e viene sospeso dalla mansione; non si presenta agli accertamenti e non produce una valida giustificazione, lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni; non si presenta ma si giustifica, dovrà essere riconvocato entro dieci giorni.
In caso di positività degli accertamenti di primo livello il lavoratore viene giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione e viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l’effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello.
Qualora gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello, eseguiti presso la struttura sanitaria competente, risultino positivi, verrà data comunicazione scritta al medico competente, il quale, a sua volta, certificherà l’inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà il datore di lavoro che provvederà tempestivamente a far cessare dall’espletamento della mansione il lavoratore interessato.
In caso di positività il lavoratore avrà diritto ad accedere a programmi di recupero e alla sospensione del rapporto di lavoro.
I costi degli accertamenti sono a carico del datore di lavoro e vengono svolti, su segnalazione dello stesso datore, dal medico competente, mentre, invece, sono a carico del lavoratore le eventuali contro analisi.
La visita medica non può essere preassuntiva, perché vietata dalla Legge 300/70, ma deve essere preventiva post assuntiva, cioè effettuata dopo l’assunzione, prima che il lavoratore venga adibito alla mansione. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di fare cessare dalla mansione il lavoratore tossicodipendente è sanzionato con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 5.164,00 a € 25.799,00.

IL Lavoratore

Le mansioni per le quali è vietata l’ assunzione e la somministrazione di alcol anche prima dell’inizio del servizio sono:

Impiego di gas tossici, conduzione di generatori di vapore, fabbricazione e uso di fuochi artificiali, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, manutenzione degli ascensori, dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti, mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private, vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private, attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata, mansioni inerenti le attività di trasporto (veicoli stradali, ferroviari, marittimi e aerei), addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi, lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza, capi forno e conduttori addetti ai forni di fusione, tecnici di manutenzione degli impianti nucleari, operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi, tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.